Agevolazioni Fiscali Per Societa’ Estere Neoresidenti ( Reshoring E Zes)
Le imprese extra-UE che trasferiscono la sede in Italia possono beneficiare di una detassazione del 50% ai fini IRES e IRAP per 6 anni (reshore), a condizione che l'attività non sia stata esercitata in Italia nei 24 mesi precedenti. L'incentivo è condizionato all'autorizzazione UE e prevede la revoca in caso di ritrasferimento estero entro 5-10 anni.
Agevolazioni Principali (Reshoring - Art. 6 D.Lgs. 209/2023)
• Detassazione 50%: Il 50% del reddito d'impresa prodotto in Italia non concorre alla formazione della base imponibile IRES (imposta sul reddito delle società) e IRAP (imposta regionale sulle attività produttive). Il beneficio si applica per il periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e per i 5 successivi (totale 6 anni).
• Ambito Soggettivo: Imprese e lavoratori autonomi (in forma associata) che trasferiscono l'attività da Paesi non appartenenti all'UE o allo Spazio Economico Europeo (SEE).
• Condizioni:
o L'attività non deve essere stata esercitata nel territorio italiano nei 24 mesi precedenti il trasferimento.
o Obbligo di separata contabilità pe determinare il reddito agevolabile.
o Mantenimento della residenza fiscale in Italia per almeno 4 periodi d'imposta consecutivi.
• Clausola Anti-elusione: In caso di ritrasferimento dell'attività al di fuori dell'UE entro 5 anni (o 10 per grandi imprese) dalla fine del beneficio, l'agevolazione decade.
Zone Economiche Speciali (ZES)
Possibili agevolazioni aggiuntive per insediamenti in aree ZES, in coordinamento con il regime di reshoring.
• L'art. 1, commi 438-443, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge), ha esteso il contributo sotto forma di credito d'imposta istituito dall’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124, a favore delle imprese che effettuano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (“ZES unica”), che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
• L’art. 1, commi 438-443, della legge ha definito le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa che, ai sensi dell’art. 1 comma 438, è pari per il 2026 a 2,3 miliardi di euro.
• Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER”), ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato
• Per l’anno 2026 il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.
• In base all'art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori dei conti di cui all’art. 8 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39.